Il Superbonus 110% rimane un tema caldo. Come annunciato da settimane, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare con diversi chiarimenti che riguardano l'agevolazione fiscale nata con il Decreto Rilancio. Un tentativo di rispondere a tutti i quesiti emersi da più parti. Le risposte sono stata formulate anche con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ENEA.
Vediamo alcuni tra i contenuti più interessanti, in particolare sull'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura e sul rilascio di attestazioni ed asseverazioni.
In questo articolo
- La nuova circolare
- Pagamenti per opzione sconto in fattura
- Cessione del credito per condòmini morosi
- La fattura per interventi su parti comuni condominiali
- Cessione del credito da contribuente che non ha diritto all'agevolazione
- Semplificazioni sulle asseverazioni dei tecnici
- APE convenzionale per condomini composti da più edifici e supercondomini
- Interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio
- Interventi di demolizione e ricostruzione
- Compilazione del bonifico bancario o postale
- Polizza assicurativa professionale
- Sanzione prevista per rilascio infedele del visto di conformità
- Quali sono i documenti da acquisire per il rilascio del visto di conformità
La nuova circolare
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E è stata diffusa il 22 dicembre 2020 ed arriva in risposta a molti quesiti aperti negli ultimi mesi e provenienti sia dalla stampa del settore che dalle associazioni di categoria, ma anche da ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (CAF). Un chiarimento ufficiale che spegne diversi dubbi e permette di poter sfruttare al meglio la detrazione fiscale che agevola la realizzazione di interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici o per renderli antisismici, l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all'interno degli edifici.
Con questo nuovo documento vengono illustrate inoltre le recenti modifiche all'agevolazione introdotte nel mese di agosto con lo scopo di semplificare alcuni aspetti poco chiari relativi al Superbonus.
Pagamenti per opzione sconto in fattura
Un primo chiarimento sulle modalità per ottenere lo sconto in fattura riguarda la data a cui fare riferimento. Per le persone fisiche occorre fare riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell'effettivo pagamento, mentre per le imprese, le società e gli enti commerciali si fa riferimento al criterio di competenza e quindi alle spese da imputare al periodo di imposta e non alla data dei pagamenti.
Cessione del credito per condòmini morosi
Un altro quesito riguarda la cessione del credito d'imposta per i condòmini che non hanno pagato le quote condominiali. Viene confermato nella circolare che il condòmino moroso non ha diritto alla detrazione e pertanto non può beneficiare dell’opzione per la cessione del credito.
La fattura per interventi su parti comuni condominiali
L'Agenzia delle Entrate dona indicazioni anche sulle fatture per interventi su parti comuni condominiali, affermando che questa deve essere destinata al solo condominio e non ai singoli condòmini. Questi ultimi godranno della detrazione calcolata in base alla suddivisione millesimale stabilita dal condominio stesso.
Cessione del credito da contribuente che non ha diritto all'agevolazione
Semplificazioni sulle asseverazioni dei tecnici
Per semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali che beneficiano degli incentivi fiscali, le asseverazioni dei tecnici devono essere riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
APE convenzionale per condomini composti da più edifici e supercondomini
Anche in condomini composti da più edifici e supercondomini che usufruiscono della stessa centrale termica, per accedere al Superbonus bisogna verificare il doppio passaggio di classe attraverso gli APE convenzionali ante e post intervento singolarmente per i fabbricati che realizzano l’intervento.
Se la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consente il miglioramento di due classi energetiche ma si realizzano altri interventi, solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno di questi hanno accesso alla detrazione.
Interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio
Per interventi trainanti e trainati eseguiti in condominio è necessario dotarsi di APE convenzionali ante e post intervento riferiti all’intero fabbricato. Si prendono in considerazione i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti per quella post intervento.
Interventi di demolizione e ricostruzione
Per poter usufruire del Superbonus viene confermata la necessità di rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e acquisire l’APE ante e post intervento anche per interventi di demolizione e ricostruzione, salvo specifiche disposizioni.
Compilazione del bonifico bancario o postale
La non completa compilazione del bonifico parlante può impedire di operare la dovuta ritenuta alla banca o a Poste Italiane precludendo la possibilità di fruire del Superbonus. Per rimediare è possibile ripetere il pagamento attraverso un nuovo bonifico con le indicazioni corrette. Questo non è necessario se è stato omesso soltanto il numero della fattura.
Polizza assicurativa professionale
Per i professionisti l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa appositamente per il Superbonus ha destato diversi dubbi. Con la nuova circolare si precisa che chi possiede una copertura assicurativa professionale non deve stipularne una nuova. È sufficiente che inserisca nella polizza in suo possesso una copertura assicurativa per un massimale dedicato all'assistenza fiscale che raggiunga l'importo di almeno 500 mila euro.
Sanzione prevista per rilascio infedele del visto di conformità
L'ammontare della sanzione amministrativa per i soggetti che dovessero rilasciare un visto di conformità infedele è compreso tra 258 e 2.582 euro.
Quali sono i documenti da acquisire per il rilascio del visto di conformità
La nuova circolare fornisce anche l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. L'elenco prende in esame le diverse casistiche ed indica la procedura per ciascuna di esse.
Questo elenco non esaustivo può essere integrato in futuro con casistiche non ancora esaminate.
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