Con il progressivo calo dei contagi da Covid-19 la pandemia sta perdendo forza e ci apprestiamo a riprendere gradualmente in mano le nostre vite.
Vediamo quali sono i prossimi step e come verrà affrontata questa nuova fase dal punto di vista lavorativo.
In questo articolo
- Verso il ritorno alla normalità: la fase 2
- Quali attività ripartono dal 4 maggio
- Un nuovo concetto di sicurezza sul luogo di lavoro
- Lavorare in cantiere in sicurezza: tutto quello che devi sapere
Verso il ritorno alla normalità: la fase 2
Comincia una prima fase di allentamento delle misure imposte con il lockdown. Dal 4maggio fino al 18 maggio, un lasso di tempo di 2 settimane, si comincia a fare le prove di convivenza con il virus. È prevista una lieve apertura agli spostamenti sul territorio regionale ed alle attività lavorative, purché siano svolte in sicurezza e con il rispetto delle distanze interpersonali per evitare il contagio.A partire da questa data potranno riprendere l’attività tutte le imprese impegnate nella manifattura ed il settore delle costruzioni, così come il commercio all’ingrosso funzionale a queste attività.Un’anticipazione all’avvio delle attività è possibile già dal 27 aprile con ulteriori limitazioni.Da questa data possono riprendere a lavorare, previa comunicazione alla prefettura locale, le imprese manifatturiere con attività a prevalenza export ed i cantieri per opere pubbliche specializzati in dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria.
Quali attività ripartono dal 4 maggio
Tra gli allegati del nuovo DPCM del 26 aprile 2020 sono elencati i codici ATECO delle attività che possono essere riavviate dal 4 maggio. Tra questi:
- codice ATECO 31: fabbricazione di mobili;
- codice ATECO 33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
- codice ATECO 35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- codice ATECO 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- codice ATECO 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- codice ATECO 41: costruzione di edifici;
- codice ATECO 42: ingegneria civile;
- codice ATECO 43: lavori di costruzione specializzati;
- codice ATECO 71: attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche;
- codice ATECO 74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- codice ATECO 81.2: attività di pulizia e disinfestazione;
- codice ATECO 81.3: cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);
- codice ATECO 82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- codice ATECO 95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.
Per compilare questo elenco si è tenuto conto degli indici di rischio per ogni categoria, tenendo in considerazione l’esposizione al virus e la prossimità dei lavoratori, in base ad un documento elaborato dall’Inail e approvato dal Comitato tecnico scientifico.
Un nuovo concetto di sicurezza sul luogo di lavoro
Il cardine su cui si fonda la possibilità di ricominciare a lavorare dal 4 maggio è l’adozione di misure di igiene e sicurezza straordinarie. Per questo motivo prima di questa data le imprese potranno effettuare gli adeguamenti necessari per consentire l'adozione di tali misure.
A questo scopo il 24 aprile sono state sottoscritte linee guida da seguire, raccolte in un protocollo per la sicurezza nei cantieri e firmati dal Governo e da tutte le parti sociali come rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lavorare in cantiere in sicurezza: tutto quello che devi sapere
Le linee guida per l’intero settore edile sono state stilate dall'ANCE in collaborazione con la Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT) che raccoglie misure pratiche da adottare per imprese di qualsiasi dimensione, dove ogni figura ha i propri compiti. Questo documento deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Il protocollo del 24 aprile prevede che la tutela della salute delle persone presenti all’interno del cantiere e la salubrità dell’ambiente di lavoro debbano essere garantiti in ogni momento.
Il datore di lavoro si impegna a rendere possibile tutto questo attraverso un’adeguata predisposizione del cantiere e delle aree ad utilizzo dei lavoratori così come si attiva per inserire nel cantiere segnaletica che illustri i provvedimenti igienico-sanitari da adottare.
Oltre alle regole che si applicano a tutti i cittadini e lavoratori, sui cantieri occorre seguire le norme di seguito elencate.
Informazione
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità che ritiene più idonee ed efficaci, ad esempio attraverso cartelli all’ingresso del cantiere. Se presenti lavoratori che non comprendono la lingua italiana bisogna fornire materiale nella loro lingua madre.
Opuscoli informativi prodotti dagli organizzazioni professionali di settore saranno distribuiti ad ogni singolo lavoratore.
Il lavoratore deve firmare un modulo fornito dal datore di lavoro in cui dichiara di aver ricevuto e preso visione del materiale informativo.
Cosa deve fare il CSE
Il Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) facendo riferimento alle regole fondamentali di igiene necessarie per far fronte alla possibilità di contagio da Covid-19. Le indicazioni sono rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni.
Come deve comportarsi il lavoratore
Il lavoratore rispetta tutte le indicazioni inerenti i comportamenti corretti da adottare e le regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19 seguendo le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro, tra queste:
- mantenere la distanza di sicurezza;
- osservare le regole di igiene delle mani che deve essere frequente, con utilizzo di acqua e sapone o soluzione idroalcolica fornita dal datore di lavoro;
- tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- indossare correttamente guanti monouso per ogni turno di lavoro;
- mantenere la distanza di 1 metro da altri lavoratori durante l’attività lavorativa;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità con quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS;
- evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo.
Si sconsiglia l’uso promiscuo per gli attrezzi manuali, ma dove ciò non fosse possibile si deve provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri lavoratori.
In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali il lavoratore ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Se si verifica questa situazione il lavoratore ha l'obbligo di non fare ingresso o di non permanere in cantiere.
È precluso l’accesso al cantiere a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre adeguatamente il cantiere e si occupa di informare i lavoratori sulle misure da adottare.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro è tenuto ad effettuare il controllo della temperatura corporea del personale. Se la temperatura è superiore a 37,5° il lavoratore sarà isolato e dovrà attuare le procedure previste nel minor tempo possibile.
Mette a disposizione detergenti per le mani ed in assenza di acqua e sapone fornisce soluzioni idroalcoliche all’ingresso dei cantieri o negli spazi comuni.
Deve inoltre fornire specifici detergenti per la pulizia degli strumenti di lavoro individuali.
Se per raggiungere il cantiere è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita la sicurezza dei lavoratori facendo rispettare la distanza interpersonale di 1 metro o, nell’impossibilità di rispettare questa disposizione, facendo indossare guanti e mascherine monouso.
Gli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, così come le pause sono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Se possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali.
Precauzioni igieniche
La pulizia e sanificazione dei locali chiusi deve avere frequenza giornaliera e deve essere condotta da personale adeguatamente formato
In queste operazioni particolare attenzione deve essere dedicata alle superfici toccate di frequente, come maniglie, porte, finestre, servizi igienici e sanitari.
Nel caso si riscontrasse la presenza di una persona con COVID-19 è necessario intervenire con la pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, così come alla loro ventilazione.
Viene effettuata inoltre la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori come attrezzature e postazioni di lavoro fisse, pulsantiere, quadri comando, volante, postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature. La stessa procedura si applica ai mezzi di trasporto aziendali.
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