Il 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo decreto per fronteggiare l’espansione dell’epidemia da Covid-19 in corso nel nostro Paese. Nel decreto sono inserite nuove misure urgenti per il contenimento del contagio che si applicano all'intero territorio nazionale e che vanno ad aggiungere o a modificare i decreti precedenti.
A partire dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 è sospesa ogni attività produttiva e commerciale non essenziale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto. Con una successiva modifica, il 25 marzo 2020 è stato aggiornato l’elenco delle attività che possono continuare la propria attività in questo periodo.
In questo articolo
- Quali sono le attività non sospese
- Indicazioni per lo svolgimento di attività professionali
- Altre limitazioni
Quali sono le attività non sospese
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali ecommerciali, eccetto alcune attività elencate in base ai codici ATECO.
Nel nostro settore tra le attività consentite sono incluse:
- Codice ATECO 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;
- Codice ATECO 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01);
- Codice ATECO 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
- Codice ATECO 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- Codice ATECO 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
- Codice ATECO 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua;
- Codice ATECO 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- Codice ATECO 71 Attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche;
- Codice ATECO 81.2 Attivita' di pulizia e disinfestazione.
Sono consentite ulteriori attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali tra i quali l'approvvigionamento di energie e prodotti energetici così come la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, soltanto per quanto riguarda la loro sicurezza.
Indicazioni per lo svolgimento di attività professionali
Le attività professionali non sono sospese, ma per il loro svolgimento è raccomandato seguire le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (art. 1, punto 7) che evitano la creazione di assembramenti per ridurre le possibilità di contrarre il virus:
- ricorso a modalità di lavoro agile;
- adozione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
- sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e con utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti) dove ciò non è possibile;
- incentivazione le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Le misure devono essere adottate dal titolare o dal gestore.
Altre limitazioni
Chi gestisce attività commerciali deve sospendere la vendita al dettaglio non relativa a generi agricoli, alimentari e di prima necessità
Ricordiamo inoltre che sono temporaneamente vietati ai fini del contenimento del contagio anche tutti gli spostamenti delle persone con mezzi pubblici o privati verso comuni diversi da quello in cui si trovano se non motivati da esigenze lavorative urgenti.
Per circolare è sempre necessario essere in possesso del modulo di autodichiarazione predisposto dal Governo debitamente compilato.
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