Purtroppo accade che un lavoratore dipendente risulti positivo al Covid-19, con o senza sintomi, o che sia un contatto stretto di un positivo. In questo caso bisogna attivare rapidamente le procedure corrette seguendo le normative vigenti, sia per quanto riguarda le misure sanitarie sia per quando riguarda il trattamento economico.
In merito è stata diffusa dall’ANCE un'utile guida con le indicazioni operative per la corretta gestione dei casi di contagio nelle imprese edili dal titolo: “Indicazioni operative per la corretta gestione del rapporto di lavoro nelle diverse casistiche”.
In questo articolo
- Differenze tra quarantena ed isolamento
- Quale trattamento economico applicare per il lavoratore in quarantena
- Cosa avviene nell’attesa dell'esito del test diagnostico
- Cosa avviene dopo aver ricevuto l'esito del test diagnostico
- Contatto stretto di positivo
- Rientro da paese estero
- Lavoratore in cassa integrazione
Differenze tra quarantena ed isolamento
Innanzitutto facciamo una distinzione tra quarantena ed isolamento. Entrambe sono misure di restrizione dei movimenti usate per contenere l’insorgenza di ulteriori casi collegati ad un soggetto risultato positivo al SARS-CoV-2. Sono diverse forme di isolamento con sorveglianza sanitaria per monitorare le condizioni di salute, come indicato dal Ministero della salute in una circolare emessa il 12 ottobre 2020.
Quarantena
La quarantena viene imposta a soggetti che non presentano sintomi ma sono risultati contatti stretti di un positivo oppure sono stati in situazioni a rischio focolaio oppure sono rientrati da paesi esteri inclusi negli elenchi D, E, F, in allegato all'ultimo DPCM (i dati potrebbero essere in aggiornamento). La durata della quarantena è di 14 giorni, oppure 10 giorni se viene eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo al decimo giorno senza sintomi. Al termine della quarantena in assenza di sintomi la persona può rientrare al lavoro. Il periodo di assenza risulta coperto dal certificato di malattia.
Se invece durante la quarantena si sviluppano dei sintomi deve essere eseguito il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 ed in caso di esito positivo bisognerà porsi in isolamento.
Isolamento
L’isolamento è una misura adottata per le persone affette da COVID-19 al fine di evitare che possano infettare persone sane, per cui il soggetto viene posto in ambienti e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Per le persone positive a SARS-CoV-2 che sviluppano sintomi l'isolamento ha una durata di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Per il rientro in comunità è necessario effettuare un test molecolare dopo almeno tre giorni senza sintomi ed ottenere esito negativo.
Anche le persone positive a SARS-CoV-2 che non sviluppano sintomi devono effettuare un isolamento di almeno 10 giorni al termine dei quali devono sottoporsi a test molecolare. Se il risultato è negativo possono tornare in comunità.
Ci sono poi dei casi particolari di persone positive per un periodo prolungato in assenza di sintomi, a queste è concesso di interrompere l’isolamento dopo 21 giorni.
Quale trattamento economico applicare per il lavoratore in quarantena
La quarantena viene equiparata alla malattia per quanto riguarda il trattamento economico del lavoratore edile.
Generalmente il periodo di quarantena del lavoratore è equiparato alla malattia, anche per quanto riguarda il trattamento economico. Questo a condizione che il lavoratore sia in possesso del certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, in cui il medico curante deve indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.
In caso di malattia da COVID 19 conclamata, quindi soggetto positivo con sintomi, si applica il trattamento economico ordinariamente previsto per la malattia, sempre che sia attestata con regolare certificato di malattia rilasciato dal medico curante.
Il datore di lavoro viene informato tramite PEC della misura restrittiva imposta al lavoratore dipendente e potrà in questo modo attuare i provvedimenti del caso.
Ci sono tuttavia casistiche molto differenti, per le quali si applica di volta in volta un protocollo differente.
Cosa avviene nell’attesa dell'esito del test diagnostico
La fase tra la richiesta del tampone e l’esito va gestita in modi differenti a seconda della situazione che si presenta.
In presenza di sintomi riconducibili a infezione da virus Sars-CoV-2 bisogna contattare immediatamente il medico curante che farà una richiesta tempestiva per l'esecuzione del tampone, comunicandolo al Dipartimento di Prevenzione locale. Lo stesso medico curante rilascia la certificazione di malattia con la quale viene riconosciuto il trattamento previdenziale e contrattuale ordinario.
In assenza di sintomi, invece, ci sono tre possibili casi:
- Se il test o la quarantena sono stati imposti dalla Autorità Sanitaria come avviene nel caso di contatto stretto di un positivo, oppure per rischio focolaio o per rientro dall'estero (nei casi previsti dalla normativa vigente) è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico.
- Se il test viene svolto per iniziativa individuale non è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, ma si dovranno sfruttare strumenti come permessi, ferie e congedi.
- Avendo la possibilità di lavorare in modalità agile non è necessario interrompere l'attività lavorativa e non vi è l'equiparazione alla malattia.
Cosa avviene dopo aver ricevuto l'esito del test diagnostico
In seguito all’esito del tampone, il lavoratore positivo sintomatico deve rispettare l'isolamento, non deve svolgere attività lavorativa, esclusa anche la modalità agile, e viene attivato l'ordinario trattamento previdenziale e contrattuale di malattia con certificazione rilasciata dal medico curante.
Anche il lavoratore che risulta positivo asintomatico deve rispettare l’isolamento ma ci sono due casistiche differenti.
- Se il test è stato disposto dall'Autorità Sanitaria l'isolamento è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento (con certificazione di malattia che riporti gli estremi del provvedimento dell’Autorità sanitaria italiana).
- Se il test è stato effettuato per volontà individuale, in attesa di ripeterlo su disposizione dell’Autorità sanitaria italiana, non è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento ma si farà ricorso a permessi, ferie e congedi per l'assenza dal lavoro.
In entrambi i casi se possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile non c'è equiparazione con la malattia.
Contatto stretto di positivo
Chiunque sia indicato come contatto stretto di positivo al virus Sars-CoV-2 viene posto in quarantena dall’Autorità sanitaria. Per questo caso è prevista l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento (con certificazione di malattia che riporti gli estremi del provvedimento dell’Autorità sanitaria).
Anche in questo caso se possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile non c'è equiparazione con la malattia.
Rientro da paese estero
Un operatore di sanità pubblica impone la quarantena all'ingresso in Italia al lavoratore che abbia soggiornato o transitato in Stati o territori per cui la normativa vigente impone tale restrizione ovvero quelli inclusi negli elenchi D, E, F, in allegato all'ultimo DPCM.
Successivamente l’autorità sanitaria informa il medico curante e, se necessario per la certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, rilascia una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e medico curante, in cui attesta che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena precauzionale, specificando date di inizio e fine.
La quarantena in questo caso è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento.
Lavoratore in cassa integrazione
- Se il lavoratore è sospeso dal lavoro con CIGO/CIGS/ CIGD/ASO e successivamente sopraggiunge per lui un ordine di quarantena a seguito di disposizione dell’autorità sanitaria il periodo di quarantena non è equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento.
- Quando invece il lavoratore si trova in quarantena a seguito di disposizione dell’autorità sanitaria nel momento in cui sopraggiunge la sospensione dal lavoro a zero ore per la totalità del personale, il periodo di assenza dall'inizio della cassa integrazione non è equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento.
- Un procedimento differente si applica al lavoratore in quarantena a seguito di disposizione dell’autorità sanitaria quando sopraggiunge la sospensione dal lavoro a zero ore solo per una parte del personale. In questo caso la quarantena è interamente equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento.
- Infine, quando il lavoratore in riduzione di orario con intervento di CIGO/CIGS/CIGD/AS viene posto in quarantena dall’autorità sanitaria, il periodo di assenza dal lavoro è interamente equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento.
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