Cosa occorre fare per accedere al nuovo bonus fiscale?
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Asseverazione e attestazioni per il beneficio fiscale del 110%
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Superbonus edilizi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il decreto Rilancio ha definito il perimetro di utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%.
Si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e solo se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. E se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta.
Il super sismabonus, invece, può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi. Le due agevolazioni possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.
Ammissione delle seconde case ma solo se in condominio.
Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.
Si tratta in particolare di:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A),
- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo),
- a microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di miglioramento energetico diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).
Aspetti comuni
I due super bonus condividono alcune caratteristiche.
Innanzitutto, gli immobili ammissibili e la platea dei soggetti beneficiari.
In particolare, i due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Solo per il super ecobonus sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (in pratica le seconde case se costituite da edifici unifamiliari).
I due superbonus hanno lo stesso periodo di validità: le maxi detrazioni al 110% sono fruibili per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Modalità di fruizione
Altro aspetto in comune delle due detrazioni riguarda le modalità di fruizione.
Le due agevolazioni, infatti, possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.
Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari.
Il super sisma bonus può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.
Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento.
A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori.
L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.
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